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[1]Ai numeri 3 e 4 dell'art. 80 del testo unico sono sostituiti i seguenti:
[2]3° le schede non esprimano il voto per alcuna lista, o lo esprimano per una lista non ammessa nelle forme prescritte dall'art. 5 di questa legge, o non siano uguali alla scheda-tipo rimessa al presidente dell'ufficio a norma dell'art. 6, o contengano indicazioni di qualsiasi natura, diverse da quelle consentite dagli articoli 6 e 7, o presentino cancellazioni, segni o indicazioni, anche se consistenti in cognomi non compresi in alcuna lista, che possano ritenersi destinati a far riconoscere il votante;
[3]4° nelle schede, per inosservanza di quanto e' prescritto nel terzo comma dell'art. 79 del testo unico, non possa identificarsi il contrassegno della lista staccando la parte rettangolare della faccia anteriore della busta.
Testo in vigore dal 16 agosto 1919 al 16 dicembre 2009
