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[1]Adempiuto a quanto e' prescritto dall'art. 82 e sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente dichiara chiusa la votazione, compie le operazioni di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 85 e rinvia lo scrutinio al giorno successivo, adempiendo alle prescrizioni del primo comma dell'art. 87 e provvedendo alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi.

[2]Le operazioni devono essere riprese alle ore sette del lunedi' ed ultimate per le ore ventiquattro del giorno medesimo: in caso diverso si provvede a norma dell'art. 87.

Testo in vigore dal 16 agosto 1919 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1919-08-15;1401~art11 · fonte del testo