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[1]Stabilito il numero totale dei seggi che spetta a ciascuna lista, il presidente, in conformita', dei risultati accertati dall'ufficio centrale, proclama eletti, fino a concorrenza del numero dei seggi cui la lista ha diritto, quei candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo l'ordine di precedenza indicato all'art. 12 di questa legge.
[2]Rimangono ferme le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 91 del testo unico.
Testo in vigore dal 16 agosto 1919 al 16 dicembre 2009
