Art. 15 — null
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1919
Confronto con la versione in vigore dal 16 agosto 1919 al 16 dicembre 2009. 129 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Al deputato eletto da due collegi si applica l'art. 110 del testo unico; e il posto di deputato, che rimane vacante per effetto della opzione o del sorteggio, verra' attribuito al candidato che nella medesima lista del deputato eletto lo segue immediatamente nell'ordine accertato a norma del secondo comma dell'articolo precedente. In mancanza di candidati della medesima lista, il posto e' attribuito a quella fra le altre liste che, dopo gli eletti, presenti il maggior quoziente.
tolto: La Giunta delle elezioni procede alla proclamazione, salvo la verifica dei titoli.
tolto: Quando la elezione di un deputato venga annullata por aver accettato candidature in piu' di due collegi, o per morte del candidato avvenuta prima della proclamazione, si provvede al posto vacante secondo le norme stabilite nel secondo comma del presente articolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1919-08-15;1401~art15 · fonte del testo