Art. 15 — null
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[1]Al deputato eletto da due collegi si applica l'art. 110 del testo unico; e il posto di deputato, che rimane vacante per effetto della opzione o del sorteggio, verra' attribuito al candidato che nella medesima lista del deputato eletto lo segue immediatamente nell'ordine accertato a norma del secondo comma dell'articolo precedente. In mancanza di candidati della medesima lista, il posto e' attribuito a quella fra le altre liste che, dopo gli eletti, presenti il maggior quoziente.
[2]La Giunta delle elezioni procede alla proclamazione, salvo la verifica dei titoli.
[3]Quando la elezione di un deputato venga annullata por aver accettato candidature in piu' di due collegi, o per morte del candidato avvenuta prima della proclamazione, si provvede al posto vacante secondo le norme stabilite nel secondo comma del presente articolo.
Testo in vigore dal 16 agosto 1919 al 16 dicembre 2009
