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[1]Per la prima attuazione della presente legge la tabella della circoscrizione dei collegi elettorali e la designazione dei rispettivi capoluoghi saranno stabilite con decreto Reale, promosso dal ministro dell'interno, udita una Commissione presieduta dallo stesso ministro e composto di quattordici deputati eletti dalla Camera. In tale elezione ciascun deputato potra' votare soltanto per dieci nomi.
[2]Saranno di conformita' modificati il secondo comma dell'art. 52 del testo unico e la tabella delle circoscrizioni dei collegi elettorali annessa al testo medesimo.
Testo in vigore dal 16 agosto 1919 al 16 dicembre 2009
