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[1]Per la prima attuazione della presente legge la tabella della circoscrizione dei collegi elettorali e la designazione dei rispettivi capoluoghi saranno stabilite con decreto Reale, promosso dal ministro dell'interno, udita una Commissione presieduta dallo stesso ministro e composto di quattordici deputati eletti dalla Camera. In tale elezione ciascun deputato potra' votare soltanto per dieci nomi.

[2]Saranno di conformita' modificati il secondo comma dell'art. 52 del testo unico e la tabella delle circoscrizioni dei collegi elettorali annessa al testo medesimo.

Testo in vigore dal 16 agosto 1919 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1919-08-15;1401~art17 · fonte del testo