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Nelle prime elezioni generali, che avverranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, saranno adoperati i bolli portanti la indicazione degli attuali collegi, a norma dell'art. 59 (comma secondo) del testo unico e dell'allegato C al testo unico.
Testo in vigore dal 16 agosto 1919 al 16 dicembre 2009
