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Nelle prime elezioni generali, che avverranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, saranno adoperati i bolli portanti la indicazione degli attuali collegi, a norma dell'art. 59 (comma secondo) del testo unico e dell'allegato C al testo unico.

Testo in vigore dal 16 agosto 1919 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1919-08-15;1401~art18 · fonte del testo