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[1]Nelle prime elezioni generali che avverranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, la disposizione del secondo comma dell'art. l05 del testo unico sara' applicabile anche ai sindaci che accettino la candidatura nel collegio elettorale in cui esercitano le loro funzioni.

[2]Il termine di cui al suddetto art. 105, secondo comma, e' pero' elevato a giorni 25.

Testo in vigore dal 16 agosto 1919 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1919-08-15;1401~art19 · fonte del testo