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Il Governo del Re e' autorizzato a stabilire il numero e la ripartizione dei deputati da eleggere nelle Provincie che saranno annesse in virtu' del trattato di pace, a determinare le circoscrizioni dei relativi collegi, a fissare la data di convocazione dei collegi stessi e ad estendere alle dette Provincie le disposizioni delle leggi 16 giugno 1913, n. 821, testo unico, e 16 dicembre 1918, n. 1985, nonche' della presente legge, nei limiti e con le modalita' che saranno stabiliti con decreti Reali.

Testo in vigore dal 16 agosto 1919 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1919-08-15;1401~art20 · fonte del testo