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Il Governo del Re e' autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per garantire e facilitare in tutti i Collegi elettorali il libero e regolare svolgimento delle operazioni preparatorie delle elezioni, compreso particolarmente la fornitura della carta, la stampa e la distribuzione delle schede ai sensi degli articoli 6 e 7.
Testo in vigore dal 16 agosto 1919 al 16 dicembre 2009
