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[1]E' abrogata ogni altra disposizione contraria a quelle della presente legge.

[2]Il Governo del Re e' autorizzato, udita la Commissione della Camera dei deputati incaricata dell'esame della presente legge, a coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge con quello del testo unico 26 giugno 1913, n. 821, e della legge 16 dicembre 1918, n. 1985.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 15 agosto 1919.

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]Nitti.

[7]Visto, Il guardasigilli: Mortara.

Testo in vigore dal 16 agosto 1919 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1919-08-15;1401~art22 · fonte del testo