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[1]Il presidente dell'ufficio di sezione, per procedere allo spoglio dei voti, dopo avere ricevuto dallo scrutatore designato dalla sorte ciascun busta estratta dalla seconda urna, e dopo aver staccato la parte rettangolare perforata della faccia anteriore della busta, a norma dell'art. 85, n. 4, del testo unico, enuncia ad alta voce il contrassegno della lista, per la quale e' espresso il voto od i cognomi dei candidati pei quali siano espressi voti di preferenza o voti aggiunti, secondo le distinzioni dell'art. 7 di questa legge, o passa la busta ad un altro scrutatore, il quale, insieme col segretario, prende nota del numero dei voti che va riportando ciascuna lista e dei voti di preferenza e di quelli aggiunti attribuiti a ciascun candidato.
[2]Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista, i voti di preferenza e quelli aggiunti.
[3]Nel n. 5 dell'art. 85 del testo unico alle parole «dai candidati» e «ad alcun candidato» sono sostituite le seguenti: «dalle liste» e «ad alcuna lista».
[4]Rimangono ferme tutte le altre disposizioni del citato articolo.
Testo in vigore dal 16 agosto 1919 al 16 dicembre 2009
