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[1]E' abolita ogni disposizione contraria alla presente legge, salvo la restrizione stabilita dall'art. 4 della legge del 2 giugno 1904, n. 217.
[2]La presente legge andra' in vigore il 1° gennaio 1907.
Testo in vigore dal 27 luglio 1906 al 16 dicembre 2009
