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[1]La disposizione relativa ad un terzo dei posti di ufficiali d'ordine devoluto presso le altre Amministrazioni dello Stato e' applicabile ai sottufficiali che acquisteranno diritto all'impiego civile dopo il 1° gennaio 1907.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Racconigi, addi' 19 luglio 1906.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Vigano'.

[6]Visto, Il guardasigilli: Gallo.

Testo in vigore dal 27 luglio 1906 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1906-07-19;372~art16 · fonte del testo