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[1]Dal 1° agosto 1906, nella tassa speciale di abbonamento di cui all'art. 2 della legge 22 luglio 1897, n. 317, sono comprese anche le tasse di registro eccettuate dal suddetto articolo e le tasse sulle polizze di carico di zolfo, prevedute dall'art. 31 della legge 6 luglio 1862, n. 680.
[2]Con questa modificazione e' convertito in legge il R. decreto 28 gennaio 1906, n. 11, che estende agli zolfi delle miniere delle altre provincie del Regno le disposizioni della citata legge 22 luglio 1897.
[3]Le industrie di molitura, molitura col solfato di rame per l'agricoltura, raffinazione e sublimazione dello zolfo nazionale, sono esenti dalle tasse, di cui lo zolfo e' stato sgravato merce' la tassa speciale di abbonamento.
[4]Dal 1° agosto 1906, salvo i provvedimenti di cui all'art. 42 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, la sovraimposta provinciale e comunale sulle zolfare siciliane e' consolidata nella somma complessiva riscossa per l'anno 1905.
[5]L'intendente di finanza, in proporzione della produzione di ogni singola miniera nell'anno precedente, fara' annualmente il reparto della detta somma alle varie miniere in esercizio, esistenti nel territorio della Provincia o del Comune a cui la sovrimposta spetta.
Testo in vigore dal 1 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
