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[1]Continueranno ad essere esenti da qualsiasi tassa, tanto le Societa' commerciali costituite giusta l'art. 25 della legge 15 luglio 1906, n. 333, quanto quelle che si costituiranno allo scopo di esercitare miniere di zolfo, industrie ed operazioni commerciali, nelle quali lo zolfo sia elemento principale.

[2]Pari esenzione godranno in tutta la durata del loro esercizio le Societa' estere, costituite per esercitare in Italia i medesimi scopi, sia nelle pratiche legali e fiscali per farsi riconoscere nel Regno, sia nello stabilire un'agenzia generale ed una rappresentanza.

Testo in vigore dal 1 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-30;361~art29 · fonte del testo