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Sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 15 luglio 1906, n. 333, nella legge 6 giugno 1907, n. 286, e nella legge 5 luglio 1908, n. 408, e tutte le altre finora emanate che siano contrarie a quelle contenute nella presente legge.
Testo in vigore dal 1 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
