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[1]E' data facolta' al Governo del Re di emanare, sentito il Consiglio di Stato, il regolamento per la esecuzione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 30 giugno 1910.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]LUZZATTI - RAINERI - TEDESCO - FACTA - SACCHI.
[6]Visto, Il guardasigilli: FANI.
Testo in vigore dal 1 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
