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[1]Il primo comma dell'art. 17 della legge 18 dicembre 1910, n. 867, e' cosi' modificato:

[2]«Gli insegnanti e i capi d'Istituto di scuole medie del Regno incaricati dell'insegnamento all'estero continueranno ad appartenere per tutti gli effetti ai ruoli rispettivi degli insegnanti medi del Regno, i quali saranno aumentati di altrettanti posti».

[3]Quando nelle scuole all'estero per necessita' didattiche si debbano affidare ad uno stesso insegnante insegnamenti diversi e in scuole di diverso ordine o grado, secondo raggruppamenti non previsti dalla tabella H della legge 8 aprile 1906, n. 142, i limiti di orario relativi, di cui all'art. 8 della presente legge, potranno essere ridotti di due ore.

Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art19 · fonte del testo