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[1]Il primo comma dell'art. 17 della legge 18 dicembre 1910, n. 867, e' cosi' modificato:
[2]«Gli insegnanti e i capi d'Istituto di scuole medie del Regno incaricati dell'insegnamento all'estero continueranno ad appartenere per tutti gli effetti ai ruoli rispettivi degli insegnanti medi del Regno, i quali saranno aumentati di altrettanti posti».
[3]Quando nelle scuole all'estero per necessita' didattiche si debbano affidare ad uno stesso insegnante insegnamenti diversi e in scuole di diverso ordine o grado, secondo raggruppamenti non previsti dalla tabella H della legge 8 aprile 1906, n. 142, i limiti di orario relativi, di cui all'art. 8 della presente legge, potranno essere ridotti di due ore.
Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 16 dicembre 2009
