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[1]Gli stipendi dei macchinisti, dei bidelli e degli aiuto-bidelli dei Regi licei-ginnasi e degli istituti di magistero per l'educazione fisica sono indicati dalla tabella G.
[2]I macchinisti verranno assunti per concorso.
[3]A decorrere dalla loro nomina definitiva, i macchinisti, i bidelli e gli aiuto-bidelli conseguono due aumenti biennali successivi, e dopo questi, due aumenti sessennali nella misura indicata per ciascuno di essi dalla tabella G e fino al massimo fissato dalla tabella stessa.
[4]Negli istituti in cui le spese del personale di servizio sono a carico dello stato, quando la popolazione scolastica femminile non sia inferiore a quindici alunne, il capo dell'Istituto puo' essere autorizzato dal Ministero ad affidare le attribuzioni di aiuto-bidella per la sorveglianza delle alunne stesse ad una donna da lui scelta, cui verra' assegnata una retribuzione annua da stabilirsi volta per volta, secondo le particolari condizioni dell'Istituto, in una misura che potra' variare da L. 400 a L. 600.
[5]Al pagamento delle retribuzioni al personale subalterno potra' esser provveduto con le norme fissate dall'ultimo comma dell'art. 10 della legge 8 aprile 1906, n. 142.
[6]Sono abrogati gli articoli 20 e 21 della legge 8 aprile 1906, numero 142.
Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 10 agosto 1914
