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[1]((Nei casi di regificazione o di istituzione di scuole medie e normali ai termini del testo unico approvato con R. decreto 25 luglio 1907, n. 645, dal contributo risultante dalla tabella di cui all'ultimo comma dell'articolo seguente, sara' detratto, nel primo triennio di funzionamento delle scuole, l'importo effettivo delle tasse scolastiche riscosse in ciascun anno. Nel periodo successivo al triennio, sino alla data di validita' della relativa convenzione con l'ente interessato, l'importo delle tasse scolastiche da detrarsi dal contributo dovra' ritenersi consolidato nella cifra corrispondente al maggior importo annuale verificatosi nel suddetto triennio)).
[2]Per le convenzioni gia' stipulate ai termini del suaccennato testo unico del 1907, dovra', agli effetti della detrazione dal contributo, considerarsi come consolidato l'importo delle tasse scolastiche corrispondente a quello annuale maggiore verificatosi nel periodo dalla data di decorrenza della convenzione con l'ente interessato sino a tutto l'anno scolastico in corso alla data di pubblicazione della presente legge.
[3]Qualora tale periodo sia inferiore al triennio, la detrazione dal contributo avverra' fino a compimento del triennio stesso in base all'importo effettivo annuale delle tasse scolastiche, e il consolidamento delle tasse stesse nel modo suindicato avra' invece effetto per il periodo successivo sino alla data di validita' della convenzione.
[4]Per le convenzioni gia' stipulate o da stipularsi per domande pervenute entro il termine del 30 giugno 1914, di cui al seguente articolo, le tasse scolastiche dovranno computarsi nella misura in vigore prima della presente legge.
Testo in vigore dal 10 agosto 1914 al 16 dicembre 2009
