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[1]I contributi che le Provincie, i Comuni e gli enti morali pagano attualmente allo Stato per effetto di leggi o di speciali convenzioni stipulante od in corso di stipulazione entro il 30 giugno 1914 non subiranno variazioni per effetto della presente legge.

[2]Per quanto riguarda il contributo nelle spese delle classi aggiunte di cui al capoverso dell'art. 8 della legge 12 luglio 1900, n. 259, le relative quote annuali dovranno essere liquidate tenendo presente che, instituendosi posti di ruolo ai termini della legge 8 aprile 1906, n. 142, e della presente legge, l'ente dovra' per tali posti contribuire solo nella spesa corrispondente a quella che lo Stato sosteneva prima della creazione dei posti stessi. Lo stesso criterio di liquidazione deve applicarsi alle quote arretrate di contributo per classi aggiunte, a cominciare dalla quota relativa all'esercizio successivo alla pubblicazione della legge 8 aprile 1906, n. 142.

[3]nel caso di domande degli enti locali per regificazione od istituzione di scuole medie, pervenute entro il 30 giugno 1914, i contributi relativi saranno quelli fissati dalla tabella approvata con R. decreto 28 aprile 1910, n. 307.

[4]La liquidazione del contributo che l'ente morale «Scuole industriali di Bergamo» dovra' pagare all'erario nei casi di cui all'articolo 4 della legge 29 maggio 1913, n. 920, sara' fatta in relazione agli stipendi stabiliti dalla presente legge, anziche' a quelli della legge 8 aprile 1906, n. 142.

[5]Il Governo del Re e' autorizzato a modificare per decreto Reale, in ragione degli aumenti portati con la presente legge agli stipendi del personale delle scuole medie e normali, la tabella dei contributi per le convenzioni che, dopo la promulgazione della presente legge, si stipuleranno per la istituzione o conversione in governative di scuole medie e normali, a' sensi del testo unico approvato con R. decreto 25 luglio 1907, n. 645.

Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art26 · fonte del testo