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In caso di istituzione di nuove scuole normali o di corsi magistrali annessi a ginnasi isolati a senso delle leggi 4 giugno 1911, n. 487 e 21 luglio 1911, n. 861, i contributi offerti dagli enti locali sono versati al tesoro, e la differenza della spesa sul contributo sara' prelevata dallo stanziamento inscritto nel bilancio della pubblica istruzione per effetto dell'art. 65 della legge 4 giugno 1911, n. 487. Allo stesso stanziamento sara' annualmente aggiunto l'introito delle tasse scolastiche.

Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art27 · fonte del testo