Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 luglio 1914 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]All'alunno che appartenga a famiglia di disagiata condizione e che abbia dato lodevole prova in tutte le materie ed abbia tenuto buona condotta, e' accordata anno per anno la dispensa dalle tasse.

[2]All'alunno di scuola tecnica e complementare, regolarmente promosso in tutte le materie, che appartenga a famiglia di disagiata condizione ed abbia tenuto buona condotta, e' accordata anno per anno la dispensa dall'aumento di tasse stabilito dalla presente legge in confronto delle precedenti, anche se la prova non sia riuscita lodevole in talune materie non principali.

[3]Con regolamento, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per l'applicazione del presente articolo.

Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art28 · fonte del testo