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[1]Sono istituiti cento posti di assistente tirocinante nelle scuole medie e normali, i quali saranno distribuiti preferibilmente tra gli istituti piu' numerosi, con l'assegno annuo di L. 600 per ciascuno. Essi potranno essere aumentati con la legge di bilancio fino a trecento.
[2]Gli assistenti tirocinanti sono scelti dal Ministero tra i giovani laureati e, per le scuole femminili, escluse le classiche, anche tra le diplomate degli istituti superiori di magistero femminile. Essi coadiuvano i professori nei modi indicati dal capo d'Istituto, assumendo per l'intero anno scolastico l'obbligo di prestare l'opera loro continuativa come assistenti, e, per non piu' di sei ore settimanali, come supplenti in sostituzione degli insegnanti dell'Istituto durante le loro brevi ed eventuali assenze.
[3]Se l'assistente tirocinante presta l'opera sua come insegnante oltre le ore di obbligo sopra indicate, e' retribuito, per le ore eccedenti le sei, nella misura fissata dalla tabella C.
[4]L'assistente tirocinante non puo' assumere incarico d'insegnamento continuativo, ne' in classi aggiunte ne' per supplenza in corsi ordinari sia nell'Istituto cui e' addetto, sia in altro, salvo casi di urgente necessita'.
[5]Nessuno puo' essere nominato assistente tirocinante per piu' di due anni.
[6]L'ufficio di assistente tirocinante, lodevolmente esercitato almeno per un anno, sara', agli effetti dei concorsi, considerato titolo pari a quello dell'insegnamento in scuole medie e sara' titolo di speciale considerazione per le supplenze.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1327, convertito con modificazioni dalla L. 1 aprile 1917, n. 644, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Per l'anno scolastico 1915-916 e' sospesa l'applicazione dell'art. 29 della legge 16 luglio 1914, n. 679".
Il D.L. Luogotenenziale 14 maggio 1916, n. 634, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Anche per l'anno scolastico 1916-917 e' sospesa l'applicazione dell'art. 29 della legge 16 luglio 1914, n. 679".
Testo in vigore dal 17 giugno 1916 al 16 dicembre 2009
