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[1]Le scuole medie dei Collegi militari sono governate dalle norme vigenti per le scuole corrispondenti che dipendono dal Ministero dell'istruzione pubblica e ne osservano i programmi e gli orari.

[2]La direzione disciplinare delle scuole dei Collegi militari e i poteri disciplinari spettanti ai capi d'istituto d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica, sono deferiti ai comandanti dei Collegi stessi.

[3]alle operazioni finali di scrutinio per l'ultimo corso tecnico e liceale ed agli esami di licenza assistera' un commissario designato di volta in volta dal Ministero dell'istruzione pubblica.

Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art39 · fonte del testo