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[1]per provvedere all'insegnamento nei Collegi militari il ministero della pubblica istruzione mette a disposizione di quello della guerra gli insegnamenti nel numero e per le cattedre occorrenti, aumentando di altrettanti posti i rispettivi ruoli.
[2]Gli insegnanti sono distribuiti in cattedre, in conformita' di quanto dispongono le leggi sull'istruzione pubblica.
[3]I professori aspiranti all'insegnamento nei Collegi militari debbono fare apposita domanda al Ministero dell'istruzione, il quale ove nulla osti, li dara' in nota a quello della guerra, che procedera' alla scelta e successiva destinazione con decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.
[4]La scelta sara' fatta fra coloro che occupino negli istituti corrispondenti alla dipendenza del Ministero dell'istruzione una cattedra di ruolo per la disciplina che sono chiamati ad insegnare nei Collegi militari, o che, pur occupando una cattedra diversa di qualsiasi ruolo, siano stati dichiarati idonei in concorsi per la cattedra della disciplina che dovranno impartire nei Collegi medesimi.
Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 16 dicembre 2009
