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[1]Per tutta la durata dell'insegnamento presso i Collegi militari, gli insegnanti conservano il proprio posto di ruolo e continuano ad essere sottoposti alle leggi ed ai regolamenti vigenti per il personale delle scuole medie dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica.

[2]Lo stipendio e gli assegni loro spettanti saranno corrisposti sul bilancio del ministero della guerra.

Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art41 · fonte del testo