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[1]Per tutta la durata dell'insegnamento presso i Collegi militari, gli insegnanti conservano il proprio posto di ruolo e continuano ad essere sottoposti alle leggi ed ai regolamenti vigenti per il personale delle scuole medie dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica.
[2]Lo stipendio e gli assegni loro spettanti saranno corrisposti sul bilancio del ministero della guerra.
Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 16 dicembre 2009
