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[1]Gl'insegnanti predetti possono chiedere di essere riammessi nelle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione purche' ne facciano domanda prima del 31 maggio per l'anno scolastico successivo.

[2]Il Ministero della guerra per comprovate ragioni di servizio, sentito il parere del Consiglio di amministrazione per gl'impiegati civili da esso dipendenti e del comandante del Collegio, puo' esonerare l'insegnante dall'incarico nei collegi militari.

[3]L'insegnante esonerato dall'incarico ha diritto di occupare il primo posto vacante nel ruolo cui appartiene. Qualora nessun posto sia vacante, egli sara' collocato a disposizione del Ministero della istruzione pubblica con l'intero stipendio e potra' essere destinato a cattedre dell'ordine di scuole cui appartiene, e per la disciplina o per il gruppo di discipline che insegna, o per discipline per le quali possieda il titolo specifico di abilitazione, quando tali cattedre siano temporaneamente prive di titolari.

[4]Se si tratta d'insegnante, che, prima di ottenere l'incarico nei Collegi militari, occupava una cattedra in sede di primaria importanza, il Ministero dell'istruzione pubblica, cessato l'incarico stesso, avra' facolta' di destinarlo a cattedra di sede secondaria, conservandogli il diritto ad essere destinato in cattedra di sede di primaria importanza, alla quale non intenda di provvedere con vincitori di concorsi speciali.

Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art42 · fonte del testo