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[1]Alla prima applicazione della presente legge, per quanto riguarda gli obblighi d'orario, agli attuali insegnanti di ruolo che ne facciano domanda, potranno essere conservati gli obblighi d'orario stabiliti dall'art. 8 della legge 8 aprile 1906, n. 142, per ciascun grado di scuole ed ordine di ruoli.

[2]Lo stipendio degli insegnanti che abbiano ottenuto la diminuzione dell'obbligo d'orario sara', ad ogni effetto di legge, ridotto di una somma corrispondente al numero delle ore delle quali e' stato diminuito il loro obbligo d'orario, computata nella misura stabilita dalla tabella C annessa alla presente legge.

[3]L'insegnante che ha ottenuto la diminuzione dell'obbligo di orario non puo' in seguito rinunciarvi, ne' passare ad altro ruolo conservando tale concessione, ne' assumere altro insegnamento in Istituti pubblici o privati, oltre quello assunto prima del 31 maggio 1914 negli Istituti pubblici d'istruzione media o superiore.

[4]Gl'insegnanti gia' appartenenti al 3° ordine di ruoli, che, per effetto della presente legge, vengano assegnati sia al ruolo B, sia al ruolo C, potranno mantenere inalterati gli stipendi di cui sono forniti e i relativi obblighi d'orario, e compiere la rimanente loro carriera secondo le norme della legge 8 aprile 1906, n. 142 o della legge 26 dicembre 1909, n. 805. Tale opzione dovra' essere dichiarata entro il 30 settembre 1915 e sara' irrevocabile.

Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 23 settembre 1915

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art55 · fonte del testo