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[1]Lo stipendio di ciascun impiegato appartenente all'attuale personale di segreteria e di servizio e' determinato al 1° ottobre 1914;

  • a)dallo stipendio effettivamente goduto al 30 settembre 1914;
  • b)dalle quote di sessennio o di biennio in corso, maturate alla stessa data;
  • c)da un aumento fisso di L. 500 per i segretari e di L. 200 per il personale di servizio.

[2]Successivamente, ciascuno dei detti impiegati conseguira', a decorrere dal 1° ottobre 1914, gli aumenti stabiliti rispettivamente per il personale di segreteria e di servizio dalle tabelle E e G, sino a raggiungere lo stipendio massimo indicato dalle tabelle stesse. Tale stipendio massimo non potra' in alcun caso essere superato.

Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art61 · fonte del testo