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[1]Il ruolo organico degli ispettori delle scuole medie e normali, stabilito dalla tabella A annessa alla legge 27 giugno 1912, n. 677, e' modificato in conformita' della tabella M annessa alla presente legge.

[2]I ruoli delle carriere amministrative e d'ordine e quelli del personale di servizio dell'amministrazione centrale risultano dalla tabella N annessa alla presente legge.

[3]Per la prima attuazione del ruolo organico stabilito dalla predetta tabella N, potra' conseguirsi una sola promozione o di grado o di classe. La successiva promozione ai posti che, conseguentemente, resteranno scoperti, avra' effetto soltanto dal 1° luglio 1915.

[4]Per occupare i posti di primo segretario nell'amministrazione centrale che sono vacanti e quelli che risulteranno vacanti per l'applicazione della tabella n predetta, saranno indetti, in conformita' dell'art. 84 della legge 4 giugno 1911, n. 487, esami tra i segretari che da cinque anni almeno si trovino a far parte dell'amministrazione centrale.

Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art63 · fonte del testo