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[1]Gli impiegati che si trovano al 1° gennaio 1914 nella classe transitoria del ministero, di cui alla legge 10 luglio 1910, n. 417, i quali posseggono i titoli prescritti per l'ammissione nelle carriere amministrativa e d'ordine, e abbiano servizio lodevole, potranno essere nominati ai posti vacanti delle carriere medesime, sentito il parere del Consiglio d'amministrazione;

[2]ma soltanto dalla data di questa nomina decorrera' per essi il servizio utile agli effetti del secondo comma dell'art. 5 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693.

[3]Gli uscieri, bidelli, o serventi che abbiano prestato lodevolmente servizi d'ordine nell'Amministrazione centrale per un periodo non inferiore a un quinquennio potranno essere nominati, sentito il Consiglio d'amministrazione, ai posti che si renderanno vacanti nella carriera d'ordine.

Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 10 agosto 1914

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art64 · fonte del testo