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Il Governo del Re e' autorizzato a coordinare e pubblicare in testo unico, sentito il Consiglio di Stato in adunanza generale, le disposizioni della presente legge con quelle delle altre leggi relative all'istruzione media e normale, ai corsi magistrali e all'educazione fisica.
Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 16 dicembre 2009
