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Il ministro del tesoro e' autorizzato ad inscrivere negli stati di previsione del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero della guerra e del Ministero degli esteri per l'esercizio finanziario 1914-915 le somme necessarie alle maggiori spese dipendenti dalla presente legge.

Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art66 · fonte del testo