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La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad aumentare il prestito di cui all'art. 3 della convenzione approvata con legge 5 luglio 1908, n. 351, di L. 1,200,000 da destinarsi alla costruzione di un ospedale per i tubercolotici.
Testo in vigore dal 4 aprile 1911 al 16 dicembre 2009
