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[1]Il Banco di Napoli e' autorizzato a concedere una sospensione decennale per i residui mutui che il comune di Napoli ha verso l'Istituto e di cui all'art. 3 della legge 5 luglio 1908, n. 351.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 12 marzo 1911.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Sacchi - Facta - Tedesco - Raineri.

[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

Testo in vigore dal 4 aprile 1911 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1911-03-12;258~art13 · fonte del testo