Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il Banco di Napoli e' autorizzato a concedere una sospensione decennale per i residui mutui che il comune di Napoli ha verso l'Istituto e di cui all'art. 3 della legge 5 luglio 1908, n. 351.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 12 marzo 1911.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Sacchi - Facta - Tedesco - Raineri.
[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 4 aprile 1911 al 16 dicembre 2009
