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L'approvazione dei progetti nei riguardi tecnici di competenza del genio civile e le attribuzioni che gli spettano per i mutui ed i versamenti di cui agli articoli 2, 3 e 6 della convenzione approvata con legge 5 luglio 1908, n. 351, sono affidati al funzionario del genio civile aggregato alla stazione speciale dello Ispettorato generale del tesoro in Napoli.

Testo in vigore dal 4 aprile 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-03-12;258~art8 · fonte del testo