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[1]La Cassa dei depositi e prestiti (Sezione autonoma di credito) potra' di concerto col comune di Napoli, o surrogandosi al medesimo, procedere mediante emissione di cartelle di credito comunale e provinciale 3.75% di cui al R. decreto 2 febbraio 1908, n. 47, estinguibili in settanta anni, alla conversione del prestito unificato in obbligazioni emesse in base alla legge 14 maggio 1881, n. 198 (serie 3ª), non ostante qualungue legge o patto in contrario.
[2]Il momento in cui potra' aver luogo l'operazione da parte della Cassa dei depositi e prestiti verra' stabilito con decreto Reale, avente forza di legge, con il quale si daranno anche le disposizioni occorrenti per l'emissione dei nuovi titoli, il loro collocamento o la loro sostituzione alle vecchie obbligazioni nonche' per la garanzia mediante delegazioni sul dazio consumo.
[3]Ferma rimanendo la garanzia dello Stato stabilita con l'art. 1 della citata legge 14 maggio 1881, n. 198 (serie 3ª), tutti gli atti necessari all'esecuzione della presente legge, per quanto riguarda l'operazione di conversione delle obbligazioni del prestito unificato di Napoli, saranno stesi in carta libera.
Testo in vigore dal 4 aprile 1911 al 16 dicembre 2009
