Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 giugno 1913 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1]Il ruolo organico della R. guardia di finanza stabilito dalla legge 12 luglio 1908, n 427 (tabella C), pel servizio generale del corpo, e' aumentato di:

[2]300 guardie di prima ferma; 450 guardie raffermate; 400 appuntati di prima classe; 200 marescialli ordinari; 300 marescialli capi; 180 marescialli maggiori; 16 sottotenenti; 26 tenenti e 12 capitani;

[3]ed e' diminuito di:

[4]400 appuntati di seconda classe; 310 sottobrigadieri e 100 brigadieri.

Testo in vigore dal 23 giugno 1913 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-05;550~art1 · fonte del testo