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Il proprietario potra' adempire agli obblighi di cui negli articoli precedenti, o con diretta somministrazione in danaro, ovvero in generi valutati al prezzo corrente al giorno della somministrazione, o prestando fideiussione al conduttore presso la Cassa provinciale di credito agrario od altri Istituti locali.
Testo in vigore dal 31 luglio 1906 al 16 dicembre 2010
