Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1906
Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 1912 al 16 dicembre 2010. 255 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo, escluse le provincie di Potenza e di Napoli, a datare dal 1° gennaio 1907 e fino a quando non vengano, in ciascuna provincia o in ciascun circondario, compiute le operazioni del nuovo catasto in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª, 21 gennaio 1897, n. 23, 7 luglio 1901, n. 321 e 8 luglio 1904, n. 386, l'imposta erariale sui terreni e' ridotta del 30 per cento a favore dei contribuenti inscritti nei ruoli della rispettiva provincia per una rendita imponibile non superiore a L. 6000.
tolto: Una eguale parte della imposta sulle rendite imponibili superiori a L. 6000 sara' conferita dallo Stato alla costituzione e all'incremento del capitale delle Casse di credito agrario da istituirsi in ciascuna provincia, come ai seguenti articoli.
tolto: Le sovrimposte provinciali e comunali continueranno ad essere commisurate e ripartite in base al contingente attuale dell'imposta senza riguardo alla riduzione concessa con la presente legge.
tolto: Le Provincie e i Comuni che abbiano gia' raggiunto il limite legale dei cinquanta centesimi dell'imposta erariale, non potranno, dopo la pubblicazione della presente legge, elevare la sovrimposta sui terreni oltre la media risultante dagli ultimi cinque anni, a partire dal 1° gennaio 1902, computando nella media anche gli anni in cui non abbiano ecceduto dal limite legale.
tolto: Eguale divieto e' fatto per qualsiasi aumento della sovrimposta sui terreni oltre i cinquanta centesimi dell'imposta erariale per le provincie e i comuni che non abbiano anteriormente alla presente legge raggiunto il limite legale.
tolto: Ogni disposizione contraria e' annullata.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1906-07-15;383~art1 · fonte del testo
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