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Tutte le questioni che potranno sorgere per l'applicazione degli articoli precedenti saranno decise, ad istanza della parte diligente, da un collegio di tre arbitri, composto dal pretore del mandamento, che ne sara' il presidente, e da altri due scelti dalle due parti contendenti. Le parti potranno esporre le loro ragioni verbalmente o per iscritto senza intervento di avvocati. Gli arbitri decideranno come amichevoli compositori, senza formalita' di procedure e senza alcuna spesa, con decisione irrevocabile non soggetta a qualsiasi gravame di nullita' ed inappellabile meno in caso d'incompetenza per ragione di materia. La decisione degli arbitri verra' inserita in un registro che sara' depositato nell'ufficio della conciliazione. Nel caso di rifiuto di una delle parti alla nomina dell'arbitro, la nomina sara' fatta dal presidente del tribunale senza formalita' di procedura e senza alcuna spesa.

Testo in vigore dal 31 luglio 1906 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-07-15;383~art16 · fonte del testo

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