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[1]La tassa di famiglia o fuocatico, di cui all'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513, non potra' mai essere applicata quando l'entrata complessiva dell'individuo o della famiglia tassabile, accertata in qualunque modo per determinarne il grado di imponibilita' secondo i regolamenti locali, non ecceda:
[2]L. 400 nei Comuni con popolazione fino a 10,000 abitanti;
[3]L. 600 nei Comuni con popolazione fino a 20,000 abitanti;
[4]L. 800 nei Comuni con popolazione fino a 50,000 abitanti;
[5]L. 1000 nei Comuni con popolazione oltre 50,000 abitanti.
[6]Non potranno i Comuni stabilire minimi non imponibili per la tassa di famiglia in cifre minori di quelle precedentemente indicate.
Testo in vigore dal 31 luglio 1906 al 16 dicembre 2010
