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[1]A datare dal 1° gennaio 1907 i fabbricati i quali siano da considerarsi rurali a termini dell'art. 15 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, serie 3ª, saranno esenti, oltreche' dalla imposta sui fabbricati alla quale si trovassero indebitamente soggetti, anche dalla imposta sui terreni.

[2]Le quote d'imposta terreni sgravate andranno in diminuzione del contingente.

[3]Saranno del pari considerate come rurali, ed esenti dall'imposta fondiaria, quelle case le quali site in centri abitati, servano di personale abitazione e sieno proprieta' di contadini, i quali provino tale loro qualita'.

Testo in vigore dal 31 luglio 1906 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-07-15;383~art2 · fonte del testo

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