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[1]Il minimo non imponibile per la tassa di famiglia, di cui agli articoli precedenti, sara' sempre aumentato di una meta', quando i componenti la famiglia del contribuente, che con lui convivono e sono a suo carico, eccedano il numero di quattro.
[2]Sara' per contro ridotto di un quarto quando il contribuente non abbia altre persone di famiglia con lui conviventi ed a suo carico.
Testo in vigore dal 31 luglio 1906 al 16 dicembre 2010
