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[1]A cominciare dal 1° gennaio 1907, la tassa sulle bestie da tiro, da sella e da soma, contemplata nel n. 3 dell'art. 164 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 maggio 1898 n. 164, sara' abolita e compenetrata in quella sul bestiame di cui all'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513, e agli articoli seguenti della presente legge.

[2]L'applicazione del tributo per le bestie da tiro, da sella o da soma, giusta le disposizioni della presente legge, sara' fatta con le norme attualmente dettate dai regolamenti vigenti per la tassa sul bestiame in quanto non siano contrarie alla legge medesima.

[3]Finche' i regolamenti provinciali non siano modificati in relazione alla presente legge, potranno i Comuni conservare o deliberare norme speciali per l'applicazione del tributo alle bestie da tiro, da sella e da soma, in quanto non contraddicano alla legge ed ai regolamenti suddetti.

Testo in vigore dal 31 luglio 1906 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-07-15;383~art23 · fonte del testo

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