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[1]Saranno in ogni caso e senza eccezioni esenti dalla tassa sul bestiame i possessori:
[2]di due bovini od equini di specie armentizia;
[3]di tre suini;
[4]di cinque lanuti;
[5]di due capre;
[6]di un animale da lavoro.
[7]L'esenzione si applichera' anche a chi possegga cumulativamente animali di non piu' di due delle specie sovra elencate.
[8]Il presente articolo non si estende ai cavalli da sella e da carrozza, salvo il disposto dei regolamenti comunali e provinciali.
Testo in vigore dal 31 luglio 1906 al 16 dicembre 2010
