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Perdera' il diritto all'esenzione il possessore, il quale conviva con persone legate a lui da vincoli di parentela o di affinita', e possidenti altri capi di bestiame in numero tale che, pur essendo per se' inferiore al minimo tassabile, raggiunga, in unione a quello del possessore suddetto, il minimo in parola.
Testo in vigore dal 31 luglio 1906 al 16 dicembre 2010
