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[1]Sui reclami contro l'applicazione delle tasse comunali di famiglia, o fuocatico, e sul bestiame pronunciera' in primo grado una Commissione, composta di quattro membri oltre il presidente, eletti dal Consiglio comunale con le norme stabilite dall'art. 31 del testo unico di legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 maggio 1898, n. 164. La Commissione sara' presieduta dal pretore del mandamento, al quale il Comune appartiene; i membri eletti dal Consiglio saranno rinnovati ad ogni biennio colle norme stabilite dal citato art. 31 della legge comunale e provinciale.

[2]Al rimborso delle eventuali spese di trasferta, sopportate dal pretore per assistere alle riunioni della Commissione, provvedera' il Comune, al quale la Commissione stessa appartiene.

Testo in vigore dal 31 luglio 1906 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-07-15;383~art27 · fonte del testo

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